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La fattura elettronica e le nuove regole per l’acquisto di carburante

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell’imposta e della deducibilità del costo, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall’Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la “scheda carburante”; rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l’indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un’unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica sono anch’essi anticipati al 1° luglio 2018.

L’obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l’impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto” spesometro”).

Con riferimento alle operazione di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un’apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall’Agenzia Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Spesometro 2018

Spesometro 2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2017

Il D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).

La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.

Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:

  • le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;

  • le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;

  • le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione

Il Provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, recependo altresì le semplificazioni all’adempimento disposte dall’art. 1 ter del D.L. n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 .

L’invio dei dati viene pertanto limitato a:

  • il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);

  • la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;

  • la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;

  • la tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice

Tipologia dell’operazione

Note

N1

Operazioni escluse

Art. 15 D.P.R. 633/1972

N2

Operazioni non soggette

Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE

N3

Operazioni non imponibili

Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE

N4

Operazioni esenti

Art. 10 D.P.R. 633/1972

N5

Regime del margine

Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA

N6

Reverse Charge/Inversione contabile

Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE

N7

Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE

È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla base dell’aliquota applicata.

A partire dal periodo d’imposta 2018 i dati da trasmettere rimangono i medesimi e i contribuenti avranno facoltà di inviare i dati con cadenza trimestrale o semestrale su opzione (in tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincideranno con quelle del II e IV trimestre).

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

SCADENZE 2018

31 maggio 2018

30 settembre 2018

30 novembre 2018

28 febbraio 2019

Ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il 16 ottobre 2017 è scaduto il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4 ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Viste le numerose difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.

Sanzioni Per l’omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ravvedimento operoso – Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

La violazione per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;

  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;

  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;

  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;

  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell’atto amministrativo.

Esempio

Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate n. 104/E/2017, un’errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell’adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento.

In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).

Invio dello spesometro relativo al I semestre 2017

È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”).

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura.

Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;

  • i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:

  1. anno di riferimento;

  2. numero della fattura;

  3. base imponibile;

  4. aliquota;

  5. imposta;

  6. tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice

Tipologia dell’operazione

Note

N1

Operazioni escluse

Art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N2

Operazioni non soggette

Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE

N3

Operazioni non imponibili

Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE

N4

Operazioni esenti

Art. 10, D.P.R. n. 633/1972

N5

Regime del margine

Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA

N6

Reverse charge / Inversione contabile

Operazioni in reverse charge e acquisti intra

N7

Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE

Spesometro e ravvedimento operoso

In questi giorni è scaduto il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale la scadenza era il 20 aprile.

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a 2.000 euro.

Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

  • 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;

  • 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione n. 20 del 16 febbraio 2005 l’Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica “elenchi Intrastat”) aveva precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle “dichiarazioni”, cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta mentre qui siamo di fronte a comunicazioni.

La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.

Il provvedimento attuativo del 2 agosto 2013, n. 94908 non prevede più la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Tale regolarizzazione era invece espressamente prevista dal primo provvedimento attuativo dello spesometro (n. 184182/2010).

Con il comunicato stampa 24 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio (tramite PEC) di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti per il periodo d’imposta 2014.

L’Agenzia Entrate ha confermato che il contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n.472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.

Come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, a partire dal prossimo mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro che non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia che segnalavano le anomalie emerse dallo Spesometro 2013.

Principali novità fiscali del “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Sintetizziamo le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.

Dichiarazione precompilata 730: spese veterinarie – Prorogati dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento delle spese veterinarie, i termini per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese per animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenuti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Detrazione IRPEF per acquisto abitazione – È estesa al 2017 la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef (in 10 quote annuali e fino a concorrenza del suo ammontare) il 50% dell’importo corrisposto a titolo di Iva per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Invio modelli INTRASTAT – Viene reintrodotto, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. Viene quindi posticipata di un anno la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017 Per il 2017 lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale, nei seguenti termini:

  • per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017;

  • per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Restano trimestrali le scadenze per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L’invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

IRPEF: locazioni a canone concordato È soppressa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la norma che vincola l’abbattimento al 30% dell’imponibile IRPEF derivante da contratti di affitto a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini ICI/IMU.

Soppressa la comunicazioni di beni ai soci – È stata abrogata la disciplina delle comunicazioni relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci (D.L. n. 138/2011).

Soggetti IRES: coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale e proroga della dichiarazione dei redditi e IRAP – Una modifica inserita durante l’iter di conversione in legge ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione delle micro-imprese. In estrema sintesi, la norma prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.

Per i soggetti interessati da queste novità viene inoltre prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.

Incentivi per il rientro in Italia – Prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali – Il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali – Prorogato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.