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Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il MEF per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017, ha pubblicato la circolare n. 1/2017 con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.

In sintesi, la TARI si compone di due quote: una fissa, in funzione dei metri quadri degli immobili, e una variabile che dovrebbe cambiare in funzione del quantitativo reale di rifiuti prodotto ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni calcolano in rapporto ai componenti dell’utenza (e non in rapporto ai metri quadrati dell’utenza).

La quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti della stessa.

Viene poi sommata la quota fissa alla quota variabile.

La quota variabile deve quindi essere computata una sola volta e “un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.

Alcuni Comuni, commettendo un errore, hanno inserito nel conteggio anche la quota variabile per ciascuna pertinenza; in questi casi l’errore si sarebbe ripetuto dal 2014, anno di entrata in vigore dell’imposta.

Qualora il contribuente voglia verificare se nel proprio Comune la Tari è stata calcolata in maniera errata dovrà analizzare una “bolletta” della tassa rifiuti verificando nel riepilogo dell’importo da pagare se, oltre all’utenza “domestica” principale, sono presenti altre voci “domestica – accessorio” e se è presente il valore “tariffa variabile”. Qualunque cifra riportata sarebbe in quel caso illegittima e il contribuente ha facoltà di richiederne il rimborso.

Il maggior tributo versato può essere chiesto a rimborso entro 5 anni, a pena di decadenza, dal momento in cui è stato effettuato il pagamento e per annualità a partire dal 2014.

Non vi sono particolari formalità per la presentazione dell’istanza di rimborso, ma occorre che siano indicati tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l’importo versato, e quello di cui si chiede il rimborso, oltre ai dati identificativi della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Imu, Tasi e Tari per immobili di italiani residenti all’estero

Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).

Come disposto dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 – che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 – a decorrere dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Il successivo comma 2 precisa che sull’“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l’esenzione dal tributo per l’immobile e le relative pertinenze; l’agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo la circolare precisa che, per l’applicazione delle agevolazioni in esame:

  • è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’Aire e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Anagrafe medesima;

  • occorre però che i cittadini italiani residenti all’estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.