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Le novità della Certificazione Unica 2020

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono:

  • Rilasciare le certificazioni uniche ai percipienti entro il 31 marzo 2020 (mediante invio postale o consegna diretta);

  • Trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato).

L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2020, riguardano:

  • premi di risultato: al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività, che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;

  • regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare;

  • nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;

  • APE volontaria: nuovo spazio riservato all’APE volontaria ovvero per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

  • aliquote TFS trattamento di Fine Servizio (D.L. n. 4/2019): la detassazione del TFS ha ridotto l’imposta , con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;

  • Campione d’Italia: è prevista un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. La legge n. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia;

  • Impatriati: nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

Certificazione Unica 2018

Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2018 sono essenzialmente due: l’inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la modifica della sezione relativa ai premi di risultato.

Con l’approvazione del modello relativo al periodo d’imposta 2017 l’Agenzia Entrate ha infatti introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione breve, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.

Tale norma ha previsto che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.

Si segnala che l’Agenzia Entrate ha reso disponibili sul proprio sito i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2017.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Ammesso l’invio tardivo delle CU2015 relative a lavoro autonomo non occasionale

Agenzia Entrate, Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E

La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha confermato, come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, che fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro lunedì 9 marzo 2015, nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

La Certificazione Unica 2015

La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d`imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d`imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Continua la lettura di La Certificazione Unica 2015