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Ritenute negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro annui, introdotte dal decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020. Sono stati infatti introdotti nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute. Al ricorrere delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24. L’impresa committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

La circolare precisa inoltre che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro verificando che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;

  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;

  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.
Sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni e anche il condominio il quale, seppur presente nell’elenco dei sostituti d’imposta (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

La nuova disciplina opera con il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il 17 febbraio.

Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di regolarità fiscale (c.d. “DURC Fiscale”) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti

Dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali. Inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al committente:

  • le deleghe di pagamento;

  • un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La norma permette all’Agenzia delle Entrate di definire con proprio provvedimento delle modalità di trasmissione telematica di queste informazioni.

Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito e quindi a:

  • società;

  • enti pubblici e privati diversi dalle società;

  • soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (associazioni professionali, società di persone ecc.);

  • imprese individuali commerciali e agricole;

  • persone fisiche esercenti arti e professioni;

  • curatori o commissari liquidatori.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha chiarito che il criterio di quantificazione delle ritenute attribuibili alla commessa deve essere oggettivo, quale, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. La stessa risoluzione stabilisce che le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici servono al committente per verificare il corretto versamento delle ritenute (quindi ponendo a carico di quest’ultimo un obbligo di controllo). La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109/E del 24 dicembre 2019 ha inoltre stabilito i dati da indicare negli F24. In particolare deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al codice fiscale del committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma, incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice per le relative omissioni. In particolare, le sanzioni possibili sono le seguenti (che si riducono se l’impresa affidataria effettua il ravvedimento operoso):

  • in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute, 20% dell’ammontare non trattenuto;

  • in caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute, 30% dell’importo versato o ritardato;

  • in caso di incompletezza dei modelli F24 (se non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti), da 100 a 500 euro.

Fino al pagamento delle ritenute l’impresa appaltatrice/affidataria /subappaltatrice non può esperire alcuna azione esecutiva a tutela del proprio credito. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.

La norma prevede tuttavia una importante disciplina alternativa, nella quale gli obblighi descritti non trovano applicazione. In tal caso è necessario che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:

  • esistenza in attività da almeno 3 anni;

  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;

  • versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

  • assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali. Tale certificazione, denominata “DURC Fiscale” è rilasciata presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, entro 3 giorni dalla richiesta. Purtroppo non è attualmente prevista una modalità di richiesta telematica. Nel caso in cui fino al 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione (in tal senso la Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 12 febbraio 2020).

Il credito d’imposta in pubblicità

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all’agevolazione:

  • Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.

  • Investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;

  • Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

  • Limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

  • Procedura: per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;

  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;

  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

Versamenti

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Accertamento

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

In sintesi:

  • l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;

  • l’art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che “gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;

  • l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, e 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);

  • l’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.

Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la “sospensione”, fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

La tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

  • le società di capitali,

  • le società consortili,

  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),

  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,

  • le società cooperative,

  • le società di mutua assicurazione,

  • gli enti non commerciali,

  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2018 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;

  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2018.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.