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Le novità del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019

Il 13 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato, che ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano le seguenti:

  • la moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile;

  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro e, per il periodo d’imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);

  • la sanatoria sulle irregolarità formali;

  • la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 6 del provvedimento;

  • nell’ambito della disciplina dettata per la “rottamazione-ter” (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;

  • l’introduzione del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità (Durc) contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali: la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano: lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:

  • attuazione della “pace fiscale” – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta “pace fiscale”, che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (“rottamazione delle cartelle ter”), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;

  • esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA”) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);

  • modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;

  • eliminazione dell’obbligo di numerazione delle fatture d’acquisto – È stato eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);

  • modifica dei termini per la detrazione dell’IVA – È stato stabilito che l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente;

  • modifica dell’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica – È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l’obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;

  • trasmissione telematica dei corrispettivi – È stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L’obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;

Il decreto, all’esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

Rottamazione delle controversie tributarie

L’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta “manovrina”), prevede la “rottamazione” delle liti fiscali pendenti (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il provvedimento ricalca quindi, a grandi linee, la recente “rottamazione dei ruoli” di cui al D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che prevedeva lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto.

Sotto il profilo temporale sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili solo le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate.

Sono inoltre escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento e non sarà ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

In caso di pagamento rateizzabile:

  • la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017;

  • la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.

Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma.

Le controversie definibili non saranno sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in oggetto. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 fino al 30 settembre 2017.

L’eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

La “rottamazione dei ruoli”

Il 24 novembre 2016, con l’approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.

L’art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

  • gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);

  • le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

  • le somme a titolo di interessi e capitale;

  • le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Più in dettaglio, possono essere oggetto di definizione agevolata:

  • Imposte;

  • Contributi previdenziali e assistenziali;

  • Tributi locali;

  • Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;

  • Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;

  • Canoni demaniali;

  • Spese di giustizia.

Restano invece esclusi:

  • Risorse proprie tradizionali dell’UE (per esempio i dazi all’importazione);

  • IVA all’importazione;

  • Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

  • Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l’Unione Europea;

  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali;

  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).

Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però perché, rispetto ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza entro il 31 marzo 2017.

Qualora la definizione non si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico residuo non potrà essere oggetto di dilazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione:

  • saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;

  • per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:

  1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

  2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un’istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

  • saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.

Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo, o dell’avviso di addebito.

Restano ancora alcuni aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall’Agenzia Entrate una Circolare di chiarimento.

La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili), l’adesione alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.