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Consultazione delle fatture elettroniche – opzione prorogata al 20 dicembre

Con il Provvedimento n. 738239 30 ottobre 2019,  l’Agenzia delle Entrate comunica lo slittamente del termine entro il quale gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) e i consumatori finali potranno aderire (sul portale “Fatture e corrispettivi”) al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute.

Si rammenta che l’opzione per l’adesione al servizio di consultazione è diversa e ulteriore rispetto all’opzione per l’adesione al servizio di conservazione (15 anni). Entrambi i servizi sono forniti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e le due opzioni devono essere esercitare sul medesimo portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it.

L’adempimento, a seguito di proroga, potrà essere assolto entro il 20 dicembre 2019.

La proroga del termine è disposta al fine di recepire le modifiche introdotte dall’art. 14 del D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra) che, aggiungendo i commi 5-bis e 5-ter all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto che “i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, nonchè un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Quindi, considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019.

Ricordiamo che:

  1. la consultazione è estesa ai consumatori finali (si aderisce tramite Fisconline)
  2. è possibile recedere dal servizio;
  3. con la FAQ (n. 125), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la mancata adesione al servizio di ‘Consultazione’ non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”.

Sanzioni per lotto di fatture elettroniche scartate

Con il Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha specificato il regime sanzionatorio previsto nel caso di scarto del lotto di fatture elettroniche da parte dello SdI.

EFFETTI dello “SCARTO” della FATTURA ELETTRONICA

REGOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano “non emesse”.

Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, par. 2.4

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini
  • Tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro per ciascuna violazione commessa
  • Da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Per quanto alla Circolare Agenzia Entrate 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1 la fatturazione tardiva è equiparata all’omessa fatturazione; La misura delle predette sanzioni è prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Gli importi sono da intendersi “per ciascuna violazione commessa”; Si applicano, alternativamente, gli istituti del “concorso di violazioni e continuazione” (D.Lgs. n. 472/97 art. 12) e del “ravvedimento operoso” (D.Lgs. n. 472/97 art. 13).

La Circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E, rammenta che dopo aver ricevuto la notifica di scarto, chi ha emesso fattura deve inviare entro 5 giorni un nuovo documento corretto, che preferibilmente riporti la stessa data e lo stesso numero della fattura errata.

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini – 1° semestre 2019

Le sanzioni di cui sopra:

  • non si applicano qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Tale riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. (Circolare Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.)
Link di riferimento

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla fattura elettronica

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell’Agenzia Entrate.

In tale occasione l’Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti. In sintesi i punti che sono stati chiariti:

  • ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;

  • non sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati fatture (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal SdI;

  • le autofatture per omaggi e per autoconsumo devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al SdI;

  • nel caso di integrazione di fatture d’acquisto riportanti il codice N6 (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra UE permane l’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro”, pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;

  • non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA;

  • non sono state modificate le disposizioni in tema di fattura differita, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

  • i consumatori finali, i condomini, i regimi agevolati possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;

  • nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale inesistente, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L’Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell’operazione;

  • nel caso di fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, il numero e la data della dichiarazione d’intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio “causale”.

Le novità del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019

Il 13 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato, che ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano le seguenti:

  • la moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile;

  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro e, per il periodo d’imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);

  • la sanatoria sulle irregolarità formali;

  • la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 6 del provvedimento;

  • nell’ambito della disciplina dettata per la “rottamazione-ter” (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;

  • l’introduzione del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità (Durc) contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

I termini di detrazione IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell’art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998 e dell’art. 25, primo comma, D.P.R. n. 633/1972.

Detrazione (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) – Per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’imposta a credito, è detraibile dall’ammontare dell’imposta dovuta l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Dichiarazioni e versamenti periodici (art. 1 D.P.R. n. 100/1998) – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Registrazione degli acquisti (art. 25 D.P.R. n. 633/1972) – Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 avevano già determinato e chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  1. l’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;

  2. il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

  • dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997;

  • e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell’anno dopo.

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

Fattura emessa nel 2017

Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile)

Detrazione nel 2018

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)

Detrazione nel 2018 tramite sezionale

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)

Detrazione non ammessa

Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)

Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

Fattura emessa nel 2018

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)

Detrazione nel 2018 tramite sezionale

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)

Detrazione non ammessa

Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)

Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali: la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano: lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:

  • attuazione della “pace fiscale” – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta “pace fiscale”, che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (“rottamazione delle cartelle ter”), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;

  • esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA”) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);

  • modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;

  • eliminazione dell’obbligo di numerazione delle fatture d’acquisto – È stato eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);

  • modifica dei termini per la detrazione dell’IVA – È stato stabilito che l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente;

  • modifica dell’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica – È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l’obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;

  • trasmissione telematica dei corrispettivi – È stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L’obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;

Il decreto, all’esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l’incasso all’emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l’estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

La fattura elettronica e le nuove regole per l’acquisto di carburante

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell’imposta e della deducibilità del costo, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall’Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la “scheda carburante”; rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l’indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un’unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica sono anch’essi anticipati al 1° luglio 2018.

L’obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l’impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto” spesometro”).

Con riferimento alle operazione di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un’apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall’Agenzia Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Fattura elettronica per carburanti e subappalto dal 1° luglio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali).

Quest’obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup) e Codice identificativo gara (Cig).

Il Cig è il codice univoco che identifica un appalto (art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010); il Cup è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico (delibera CIPE n. 24/2004).

Si ricorda che già dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte  le amministrazioni pubbliche sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese; la Manovra 2018 ha esteso però l’obbligo a tutta la filiera, ricomprendendo le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e, quindi, da tutta la filiera di imprese che interviene in un appalto.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noleggi e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Si prenda a modello un fornitore che deve indicare, su richiesta del suo cliente, il Cup sulle fatture che emette nei suoi confronti e con le quali gli vende, ad esempio, materiale dallo stesso utilizzato per ristrutturare una struttura pubblica. Il caso descritto configura un subappalto e ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura dovrà necessariamente essere emessa in forma di fattura elettronica e veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio (Sdi).

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni da parte di subappaltatori e subcontraenti troverà applicazione per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Canone RAI nuove risposte alle domande più frequenti

canone rai

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/1938) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 152 a 159, legge n. 208/2015) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

  • è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

  • è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato chiarimenti sulle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute e pubblicate sul sito internet (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv).

Tra gli ultimi chiarimenti segnaliamo:

  • Bed and breakfast, canone speciale per la tv – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

  • Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

  • Il caso della moglie erede – Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

  • Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.