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Le novità della Certificazione Unica 2020

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono:

  • Rilasciare le certificazioni uniche ai percipienti entro il 31 marzo 2020 (mediante invio postale o consegna diretta);

  • Trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato).

L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2020, riguardano:

  • premi di risultato: al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività, che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;

  • regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare;

  • nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;

  • APE volontaria: nuovo spazio riservato all’APE volontaria ovvero per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

  • aliquote TFS trattamento di Fine Servizio (D.L. n. 4/2019): la detassazione del TFS ha ridotto l’imposta , con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;

  • Campione d’Italia: è prevista un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. La legge n. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia;

  • Impatriati: nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

Ritenute negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro annui, introdotte dal decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020. Sono stati infatti introdotti nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute. Al ricorrere delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24. L’impresa committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

La circolare precisa inoltre che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro verificando che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;

  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;

  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.
Sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni e anche il condominio il quale, seppur presente nell’elenco dei sostituti d’imposta (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

La nuova disciplina opera con il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il 17 febbraio.

Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di regolarità fiscale (c.d. “DURC Fiscale”) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti

Dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali. Inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al committente:

  • le deleghe di pagamento;

  • un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La norma permette all’Agenzia delle Entrate di definire con proprio provvedimento delle modalità di trasmissione telematica di queste informazioni.

Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito e quindi a:

  • società;

  • enti pubblici e privati diversi dalle società;

  • soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (associazioni professionali, società di persone ecc.);

  • imprese individuali commerciali e agricole;

  • persone fisiche esercenti arti e professioni;

  • curatori o commissari liquidatori.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha chiarito che il criterio di quantificazione delle ritenute attribuibili alla commessa deve essere oggettivo, quale, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. La stessa risoluzione stabilisce che le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici servono al committente per verificare il corretto versamento delle ritenute (quindi ponendo a carico di quest’ultimo un obbligo di controllo). La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109/E del 24 dicembre 2019 ha inoltre stabilito i dati da indicare negli F24. In particolare deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al codice fiscale del committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma, incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice per le relative omissioni. In particolare, le sanzioni possibili sono le seguenti (che si riducono se l’impresa affidataria effettua il ravvedimento operoso):

  • in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute, 20% dell’ammontare non trattenuto;

  • in caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute, 30% dell’importo versato o ritardato;

  • in caso di incompletezza dei modelli F24 (se non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti), da 100 a 500 euro.

Fino al pagamento delle ritenute l’impresa appaltatrice/affidataria /subappaltatrice non può esperire alcuna azione esecutiva a tutela del proprio credito. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.

La norma prevede tuttavia una importante disciplina alternativa, nella quale gli obblighi descritti non trovano applicazione. In tal caso è necessario che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:

  • esistenza in attività da almeno 3 anni;

  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;

  • versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

  • assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali. Tale certificazione, denominata “DURC Fiscale” è rilasciata presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, entro 3 giorni dalla richiesta. Purtroppo non è attualmente prevista una modalità di richiesta telematica. Nel caso in cui fino al 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione (in tal senso la Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 12 febbraio 2020).

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Certificazione Unica 2018

Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2018 sono essenzialmente due: l’inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la modifica della sezione relativa ai premi di risultato.

Con l’approvazione del modello relativo al periodo d’imposta 2017 l’Agenzia Entrate ha infatti introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione breve, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.

Tale norma ha previsto che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.

Si segnala che l’Agenzia Entrate ha reso disponibili sul proprio sito i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2017.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Nuove regole per i contratti di locazione breve e ritenuta 21%

L’art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva), convertita successivamente in legge, ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi.

Le locazioni brevi sono identificabili in quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la registrazione.

La nuova disciplina ha introdotto nuovi obblighi agli intermediari (si considerano intermediari anche i portali on line come ad esempio Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula e/o nella gestione di questi contratti.

Gli intermediari sono tenuti:

  • a comunicare i contratti conclusi tramite il loro operato;

  • ad operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all’atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.

L’Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 88/E del 2017 e il Provvedimento n. 132395 del 2017 ha fornito in merito le istruzioni operative.

In particolare, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “1919” che intermediari immobiliari e gestori di portali telematici devono utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute dei contratti di locazione breve.

L’obbligo di versamento della ritenuta, pari al 21%, in capo all’intermediario, sorge nel caso in cui quest’ultimo “incassi il canone o il corrispettivo o intervenga nel pagamento”; la ritenuta va operata sull’ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre come le somme dovute dal conduttore in base al contratto di locazione breve) all’atto del pagamento al locatore e va versata dall’intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

La prima scadenza per il pagamento della ritenuta era fissata al 17 luglio.

Successivamente con il provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, l’Agenzia ha individuato le modalità di comunicazione dei dati e della ritenuta sulle locazioni brevi, così come disposto dal D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Agenzia Entrate, in capo agli intermediari, di nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell’immobile.

La comunicazione può essere effettuata anche “in forma aggregata” per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.

L’Agenzia Entrate dovrà pubblicare le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre e trasmettere i dati.

La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

I soggetti non residenti, se sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite la stabile organizzazione, altrimenti tramite rappresentante fiscale.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).

Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.