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Le novità del regime forfettario (Flat Tax)

L’attuale bozza della legge di Bilancio prevede importanti modifiche del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Le novità riguardano:

  • sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019;

  • sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero risultarne “espulsi” dal prossimo 1° gennaio 2019.

In primo luogo, verrà innalzato il limite massimo di ricavi o compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a 65.000 euro per tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal codice ATECO dell’attività esercitata). Nel primo anno questo limite è ragguagliato al numero di giorni dall’inizio dell’attività alla fine dell’anno.

Inoltre verranno rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro), delle spese del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 euro) e dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 euro).

Cause di esclusione

Un importante cambiamento riguarderà le cause di esclusione dal regime: dal 2019 resteranno esclusi dal regime non solo coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali od imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche chi partecipa a società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a prescindere che si adotti o meno il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 117 TUIR.

Inoltre verranno esclusi i soggetti che avranno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che svolgeranno attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti (o altro soggetto agli stessi direttamente o indirettamente riconducibile).

Restano infine confermate le ulteriori cause di esclusione:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito e dunque: agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

  • soggetti non residenti. È prevista un’eccezione per quelli residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, però, il soggetto deve produrre nel territorio italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Tassazione

I contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (15%) su un imponibile determinato applicando al fatturato una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO dell’attività esercitata.

L’aliquota si riduce al 5 % in caso di nuova attività, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite previsto per il regime forfetario.

Le novità di cui abbiamo scritto sono contenute nella bozza di legge di Bilancio che potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione (prevista per gli ultimi giorni del 2018).

Super ammortamenti del 140%

bilancio

Tra le diverse misure previste dalla legge di Stabilità 2016 merita attenzione quella relativa ai c.d. “super ammortamenti”. Un’agevolazione che, oltre ad essere di semplice attuazione senza richiedere domande o costosi iter burocratici, riguarda una platea di contribuenti veramente ampia. I commi 91-97 prevedono, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore ad uso promiscuo.

L’agevolazione trae le origini da alcune misure varate dal Governo francese la scorsa estate. A differenza della “Guidi-Padoan” recentemente scaduta, il super ammortamento al 140% considera ai fini del conteggio l’intero ammontare dell’investimento e non solo l’eccedenza, rispetto a spese effettuate negli anni precedenti.

Il meccanismo di applicazione non va ad impattare sul bilancio ma si limita ad agire a livello fiscale, permettendo di dedurre extrancontabilmente un ulteriore 40% del costo fiscalmente ricnosciuto, da ripartire nella vita utile del bene (periodo di ammortamento o leasing).

Il super-ammortamento si traduce, in sostanza, in una variazione extra-contabile da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi, in deroga al principio della previa imputazione al conto economico sulla base del comma 4 dell’articolo 109 del Tuir.

Ad esempio, per un bene il cui costo fiscale è di 100, ammortizzabile  in 10 anni al 10%, la quota di ammortamento fiscalmente deducibile per l’impresa diventa di 14, annui, per tutta la durata dell’ammortamento, anziché di 10, previsti senza tale misura, dato che il costo fiscalmente ammortizzabile è del 140%, anziché del 100%.

Per i soggetti Ires (srl, spa, sapa), per la quota di ammortamento del 2015, il vantaggio netto complessivo al termine dell’ammortamento è pari all’11% del costo (27,5% di 40%), per i soggetti Irpef (persone fisiche, imprese individuali, professionisti) il vantaggio netto minimo è pari ad almeno il 9,2% (23% di 40%).

La maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES e non rileva quindi ai fini delle successive plusvalenze/minusvalenze da cessione. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40%, derivante dai super ammortamenti. In caso contrario, secondo il MEF, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile, che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, l’art. 1 comma 91-97 “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.

Come di consueto nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile (tranne che per i lavoratori autonomi per i quali non opera il dimezzamento). Questo non influisce, comunque, sul vantaggio complessivo a fine periodo.

 In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40%. Ciò dovrebbe significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

Soggetti ammessi all’agevolazione:

  • persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del Tuir;
  • associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche;
  • società tra professionisti (STP) costituite ex art. 10 , L. 12 novembre 2011, n. 183;
  • persone fisiche esercenti attività commerciali, anche gestite in forma di imprese familiari o di aziende coniugali;
  • S.n.c. e le s.a.s.;
  • S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.;
  • enti non commerciali con riferimento ai beni facenti parte dell’eventuale attività commerciale;
  • le società di armamento, le società di fatto, che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, le società consortili a rilevanza interna ed esterna, le cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale; le stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti, le società non operative e quelle in liquidazione.

Soggetti esclusi dall’agevolazione:

  • i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 comma 2 del Tuir;
  • gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, perché non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing;
  • imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, comma 1 L. 413/91;
  • i soggetti esercenti attività agricole, che determinano il reddito d’impresa, ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Tuir;
  • le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir;
  • gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

Beni agevolabili

Sono tutti i beni ammortizzabili (macchinari, impianti, autovetture, veicoli etc…) con esclusione di:

  • fabbricati e costruzioni,
  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • gli altri indicati specificatamente nell’Allegato 3 della Legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.).

Sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi. Sono, quindi, esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni usati. Secondo i chiarimenti di prassi del passato, il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001). Dovrebbe essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Inoltre, con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (si veda Circ. n. 5/E/2015).

La disposizione sui “super ammortamenti” si applica anche alle auto. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.

La lettera b) stabilisce la deducibilità nella misura:

  • del 20% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (uso promiscuo);
  • Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.Inoltre il limite normalmente previsto di euro 18.076 per le autovetture è elevato a euro 25.823.

In base al riferimento, fatto dal legislatore alla sola lettera b) dell’art. 164 del Tuir, l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b- bis) e alle auto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lettera a).

Beni in leasing

Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing. Il MEF ha precisato che l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene, cioè sia la quota capitale che il prezzo di riscatto.

Periodo agevolato

Lo sgravio si applicherà per beni produttivi nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato dalla norma; a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del Tuir e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure – se diversa e successiva – la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l’investimento sia stata effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l’Irap e compete a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni.

Perché l’agevolazione possa essere fruita già che entro fine 2015, va verificata l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. La circ. della Guardia di Finanza n.1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”:

  • il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
  • l’impiego di manodopera;
  • l’inserimento del bene nella catena di produzione;
  • le risultanze della contabilità industriale.

Quindi la consegna a partire dal 15 ottobre 2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015. In caso contrario il beneficio slitterà all’anno 2016.

Studi di settore

I beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa trovano specifica indicazione nei modelli di comunicazione ai fini degli studi di settore.

Le disposizioni in esame non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Dato che tali valori rilevano nel calcolo per la congruità agli studi di settore e sul funzionamento di alcuni indicatori, la nuova previsione di esclusione ha la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che l’indicazione dei maggiori ammortamenti avrebbe su tali analisi.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’agevolazione dovrebbe essere cumulabile con altre misure di favore, salvo che le norme non dispongano diversamente. Ad esempio risultano compatibili la c.d. Nuova Sabatini, introdotta dall’art. 2 del DL n. 69/2013, rivolta alle PMI e l’ACE.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L’assegnazione di beni ai soci può avvenire:

  • in fase di liquidazione della società;

  • in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;

  • in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;

  • ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

  • immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;

  • immobili merce (oggetto di produzione e scambio);

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;

  • immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);

  • immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);

  • terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento.

L’agevolazione consiste nella:

  • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

  • applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

  • applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:

    • 8% per le società operative;

    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva va versata:

  • per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;

  • per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Oneri detraibili e deducibili IRPEF

Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell’UNICO PF dell’opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono.

Riteniamo quindi utile in questo periodo dell’anno un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF (l’elenco non è comunque esaustivo).

Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei componenti della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i figli (senza alcun limite di età).

I seguenti “altri familiari”:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato,

  • i discendenti dei figli,

  • i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi),

  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali),

  • i nonni e le nonne,

  • i generi, le nuore, il suocero e la suocera,

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF

Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti spese sostenute nell’interesse proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza;

  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali; l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37;

  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91;

  • assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria;

  • spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

  • investimenti in start-up.

È detraibile dall’imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a carico:

  • spese sanitarie;

  • spese sanitarie per familiari non a carico;

  • spese sanitarie per portatori di handicap;

  • spese per veicoli per i portatori di handicap;

  • spese per l’acquisto di cani guida;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili;

  • interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

  • interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale;

  • interessi per prestiti o mutui agrari;

  • assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza;

  • spese per istruzione;

  • spese funebri;

  • erogazioni liberali ai partiti politici;

  • erogazioni liberali alle ONLUS;

  • erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso;

  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;

  • erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia;

  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

  • erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;

  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

  • erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

  • spese veterinarie;

  • spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Da ricordare poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%) le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio risparmio energetico.