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Credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;

Restano esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;

  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

  • i fabbricati e le costruzioni;

  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);

  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;

  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Si riepiloga:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d’imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento”

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Le novità fiscali del Decreto Dignità

L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.

In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:

  • Decadenza dell’agevolazione fiscale dell’iperammortamento, legata all’acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell’agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell’impresa;

  • Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;

  • Proroga dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione. L’obbligò sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all’obbligo generale di fatturazione elettronica. L’obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell’ambito di appalti pubblici;

  • Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;

  • Non ammissibilità, ai fini del credito d’imposta R&S, dei costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.

Il credito d’imposta in pubblicità

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all’agevolazione:

  • Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.

  • Investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;

  • Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

  • Limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

  • Procedura: per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.

Le novità del decreto attuativo del credito d’imposta pubblicità

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d’imposta pubblicità.

Il credito d’imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), permette ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all’1% di quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al credito tra il 60° ed il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, per via telematica sul sito dell’Agenzia entrate.

Per “stessi mezzi di informazione” si dovranno intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo.

Qualora gli investimenti siano effettuati su diversi canali informativi, l’incremento deve essere verificato e calcolato in maniera distinta, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Non è tuttavia possibile accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se è diminuito l’investimento sul canale radio televisivo.

Il valore del credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. In attesa di ricevere il via libera dalla Commissione europea, anche a micro, piccole e medie imprese e start up innovative il credito sarà riconosciuto provvisoriamente nella misura del 75%.

Sono ammissibili gli investimenti in acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali, locali, anche online, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È possibile godere dell’agevolazione anche per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017, esclusivamente per la pubblicità pubblica sulla stampa, anche online.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per televendite, servizi di pronostici giochi, scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il sostenimento delle spese deve essere attestato da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24.

Per ottenere il credito i soggetti devono presentare istanza telematica.

Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo

lavoro   Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che anche le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente. Ricordiamo che a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La misura dell’agevolazione sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).

La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. L’Agenzia Entrate ha specificato che, da un punto di vista sostanziale, il “rapporto di lavoro” instaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore; di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.

Bonus Acquisto Macchinari (o Tremonti-quater)

L’art. 18, D.L. 24/06/2014 n. 91 conv. con modif. dalla L. 11/08/2014 n. 116 disciplina il Credito d’imposta per gli investimenti effettuati in alcuni beni (c.d. bonus acquisto macchinari o Tremonti-quater).

Beneficio fiscale
Viene attribuito un credito d’imposta pari al 15% dell’investimento da utilizzare (più esattamente pari al 15% dell’incremento degli investimenti rispetto al quinquennio precedente. In sostanza se nel quinquennio non sono stati effettuati investimenti l’importo compete per intero).
Il credito potrà essere utilizzato in 3 anni compensandolo con imposte, tasse e contributi. (Ad. es. acquisto di un macchinario tessile di € 10.000, viene restituito € 1.500,00)

Ambito soggettivo
I soggetti destinatari sono gli esercenti attività d’impresa e gli enti non commerciali con riferimento all’attività d’impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi) e può riguardare anche le imprese neo-costituite dopo il 25/06/2014.
Non ci sono limitazioni riguardo le dimensioni, il settore produttivo o al regime contabile (anche per gli aderenti al regime dei minimi, forfettari, nuove iniziative produttive).

Tempistica e modalità
La scadenza è il 30/06/2015 (forse proroga a fine 2015)
Agevolabile l’acquisto (anche in appalto), in economia ed anche in leasing.

Ambito oggettivo
L’acquisto deve riguardare beni strumentali nuovi di cui alla divisione ATECO 28 a prescindere dal codice attività sotto il quale opera il soggetto cedente (vds. allegata tabella ATECO). Il soggetto cedente può essere anche una società commerciale e non necessariamente l’impresa manifatturiera. In sostanza la tabella serve a identificare i beni oggetto dell’agevolazione.

I beni devono avere le seguenti caratteristiche:
– appartenere alla Divisione 28 della Tabella ATECO. Se il bene è complesso è agevolato anche il componente che è fuori dalla divisione 28 strettamente necessario (es. un macchinario comandato da computer e software, questi ultimi non sarebbero compresi nella tabella);
– devono essere beni strumentali cioè necessari ad essere impiegati come strumenti di produzione (quindi no beni di consumo, ad es. Ateco 28.23.01 parla di Fabbricazione di cartucce e toner ma questi sono beni di consumo e non strumentali quindi sono esclusi);
–  devono essere nuovi. Possono anche incorporare parti “non nuove” ma il cedente deve attestare che la parte usata non sia prevalente nell’insieme;
– investimento minimo Euro 10.000 (compreso spese di trasporto, installazione, collaudi)

Domande comuni
Deve essere presentata una domanda preventiva all’acquisto? No, nessuna domanda preventiva.
Può rientrarci un bene che ho già acquistato? Si, può riguardare acquisti già effettuati.
Riguarda anche l’acquisto di veicoli? No, riguarda la divisione 28 ATECO.

Alcuni esempi tratti dalla Tabella ATECO divisione 28. Si ribadisce che l’agevolazione riguarda il “bene” acquistato e non la “fabbricazione”.

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature(incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Riferimenti:

  • Art. 18 D. L. 24/06/2014 n. 91 conv. con modif. dalla L. 11/08/2014 n. 116
  • C. M. 19/02/2015 n. 5/E
  • Circolare Assonime 02/04/2015 n. 9