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Le nuove scadenze per le dichiarazioni Redditi 2018 e 730

Con il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest’anno 2 luglio perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al 20 agosto (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali valgono sia per le persone fisiche sia per le società di persone e per le società di capitali.

Anche il termine per l’invio del Modello 730 è stato modificato. La scadenza del 730/2018 è fissata al 23 luglio 2018 per il modello inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d’imposta il termine è invece fissato al 9 luglio (il 7 cade di sabato).

Si ricorda che il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti

(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Dichiarazione

Termine versamento unica soluzione o prima rata (**)

senza maggiorazione

con maggiorazione dello 0,40%

Redditi PF 2018

e Redditi SP 2018

02.07.2018

20.08.2018

Redditi SC 2018

entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

entro i 30 giorni successivi

Irap 2018

02.07.2018

20.08.2018

(**) I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Per i contribuenti che pagheranno con maggiorazione dello 0,40%, in considerazione dello slittamento al 20 agosto della scadenza della prima rata, il termine di pagamento delle prime due rate coinciderà.

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

Mensa e buoni pasto a favore di dipendenti e collaboratori

Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori che ne beneficiano se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, di categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), di collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).

Non sono invece ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.

Il costo è sempre interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF; ai fini IRAP è invece deducibile solo se i dipendenti beneficiari risultano assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo.

L’impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori (acquistando impianti, macchinari, vettovaglie e utilizzando personale proprio).

La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente.

Tutti i costi sono per l’impresa interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Anche l’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione.

Il “buono pasto” è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa; viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l’amministratore) ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (€ 7 se fornito in modalità elettronica). L’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva.

L’ente emittente i buoni pasto fatturerà all’impresa il valore facciale dei buoni scorporando l’IVA del 4%. Detta IVA è interamente detraibile per l’impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e ai fini IRAP.

Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l’importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini IRAP.

È altresì possibile che l’impresa stipuli convenzioni con pubblici esercizi, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo.

La convenzione può prevedere la corresponsione di un buono pasto o di un buono valore.

Il buono pasto prevede che il datore intervenga totalmente nel pagamento di una determinata composizione.

Il buono valore si ha nel caso in cui il datore stabilisca un prezzo fisso indipendentemente dai prezzi di listino e dalla composizione del pasto; l’eventuale differenza resta a carico del lavoratore.

Dal punto di vista pratico, al lavoratore verrà assegnato l’apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa.

A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione.

L’IVA è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L’assegnazione di beni ai soci può avvenire:

  • in fase di liquidazione della società;

  • in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;

  • in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;

  • ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

  • immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;

  • immobili merce (oggetto di produzione e scambio);

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;

  • immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);

  • immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);

  • terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento.

L’agevolazione consiste nella:

  • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

  • applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

  • applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:

    • 8% per le società operative;

    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva va versata:

  • per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;

  • per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Legge di Stabilità 2016: sintesi delle principali novità tributarie

La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.

Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario:

Tasi e Imu – Abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli (A/1, A/8 o A/9). La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa, mentre sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%.

Si prevede inoltre:

  • una riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;

  • nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli;

  • una riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”;

  • la possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015;

  • in particolare, per le unità immobiliari concesse in comodato, l’Imu si applica al 50% se:

  • il comodato è stato concesso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

  • il contratto è stato registrato;

  • il comodante possiede un solo immobile in Italia;

  • il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  • il soggetto passivo attesta il possesso dei citati requisiti nella dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

Eliminata l’Imu sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa cosiddetti “imbullonati”, cioè i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo fissati al suolo all’interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione. Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno escludere questo tipo di macchinari dal calcolo della rendita catastale e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell’Imu.

Clausole di salvaguardia Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016. L’aumento delle accise è previsto solo in caso di gettito dalla proroga della voluntary inferiore alle attese.

Ires Dal 2017, l’aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (conseguente adeguamento della fiscalità latente iscritta in bilancio). Dal 2017, scenderà all’1,20% l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires. Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un’addizionale di 3,5 punti percentuali. Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi.

Irap Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre, viene cancellata l’Irap in capo ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. Sono comprese nell’agevolazione anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale e le cooperative (e loro consorzi) agricole e della piccola pesca.

Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70%.

Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi “minori”.

Esclusi dall’IRAP i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo.

Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d’impresa, artisti e professionisti Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono maggiorati del 40% anche i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR per la deducibilità dei costi auto.

Sono esclusi dal “super-ammortamento”:

  • i beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • beni di cui all’allegato n. 3 alla Legge di Stabilità.

Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno Credito d’imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali:

  • 20% per le piccole imprese;

  • 15% per cento per le medie imprese;

  • 10% per cento per le grandi imprese.

Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di “dimensioni ridotte” Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari. Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l’aliquota del 5%. La contribuzione previdenziale è ridotta del 35%.

Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci Regime speciale per le Snc, Sas, Srl Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. La norma si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d’imposta precedenti.

Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione degli stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Note di credito Iva Completamente riscritto l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta). Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

  • della sentenza dichiarativa di fallimento;

  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

  • dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Estensione del meccanismo del reverse charge – Il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà però necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Termini per l’accertamento delle imposte Un anno in più per quelli ordinari (il nuovo termine è quindi “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di voluntary disclosure. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario.

Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza.

Patent box Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti.

Iva sull’editoria digitale Vengono equiparate agli e-book, già soggetti ad aliquota del 4%, tutte le altre tipologie di pubblicazioni in formato digitale (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici).

Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%.

Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori – Dal 2016 si applica un’unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali.

Rivalutazione quote e terreni Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze. Unica imposta sostitutiva dell’8%.

Rivalutazione dei beni di impresa Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione.

Il maggior valore può ottenere riconoscimento fiscale, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è stata effettuata.

Circolazione del contante Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer), la soglia è fissata a 1.000 euro.

Le aziende della P.A. devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici. Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.

Disciplina fiscale del settore agricolo Innalzata al 15% l’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli. Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco. Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi e a coniuge e parenti in linea retta.

Fiscalità internazionale Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list e la disciplina delle Cfc.

Non residenti Schumacker Estensione della disciplina c.d. “Schumacker” (contribuenti residenti all’estero che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo) a tutti i contribuenti (anche quelli extracomunitari).

Borse di studio Esenzione per quelle del programma “Erasmus plus” e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano.

Agevolazione “prima casa” Spetta anche se ancora si possiede la “vecchia” abitazione, purché la si venda entro un anno.

Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B – È prevista in misura pari al 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti.

Edilizia convenzionata Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali.

Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile.

Detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65%. Possibilità per chi rientra nella “no tax area” di cedere, ai fornitori, il credito per lavori condominiali. La detrazione spetta anche agli Iacp per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. La detrazione spetta anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda.

Bonus arredi Confermata per il 2016 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus mobili per giovani coppie che comprano l’abitazione principale Per il 2016, detrazione Irpef del 50% su un importo massimo di 16.000 euro.

Acquisizione dell’abitazione principale tramite leasing Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale e imposta di registro ridotta.

Credito d’imposta per l’installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza).

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan “euro 2” o inferiori Sconto di 8.000 euro sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno “euro 5”.

Art bonus A regime il credito d’imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Tax credit cinema Apportate numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Marina resort Resa stabile l’applicazione dell’Iva al 10% che la scorsa legge di Stabilità aveva limitato al solo 2015.

Tassa sulle unità da diporto – Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza.

Tax free shopping Gli iscritti all’albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue.

Cessioni gratuite di beni Per quelli facilmente deperibili (alimenti), la comunicazione all’Amministrazione è facoltativa.

Ripresa dei versamenti tributari sospesi a causa di eventi eccezionali Avviene, anche a rate mensili (non più di 18), dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 Nel 2016, agevolazioni per le microimprese con reddito sotto gli 80.000 euro e massimo 5 addetti.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari a Lampedusa È prorogata di un altro anno, fino al 15 dicembre 2016.

Credito d’imposta per negoziazione assistita Messo a regime il bonus pari al compenso, fino a 250 euro, corrisposto agli avvocati o agli arbitri.

Dichiarazione precompilata Ampliati i casi in cui l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni. Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, ininfluente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni. Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Per il 2016, niente spesometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Detrazione Irpef per spese funebri Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela.

Detrazione per spese universitarie Ogni anno un Decreto Ministeriale stabilirà l’importo massimo agevolabile per le università private.

Incentivo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati.

Canone Rai Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta.

Premi di produttività A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del “privato”.

Rientro di lavoratori dall’estero Benefici prorogati fino al 2017, anche per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

No tax area per i pensionati È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti.

Due per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.

Novità IRAP 2015

Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 22/E

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare a previsto:

  • la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);

  • l’introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);

  • l’abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:

  • si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).

  • le quote TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 TUIR.