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Venerdì 27 dicembre 2019 – scadenza versamento acconto IVA

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto iva i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2018 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2019 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2019 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2019 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2019 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

 

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o nostro tramite in qualità di intermediario abilitato) con modello F24:

  • codice 6013 per i contribuenti mensili
  • codice 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2019 (nel caso dei contribuenti trimestrali). È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

 

Modalità di calcolo

L’importo da versare può essere determinato utilizzando tre modalità di calcolo alternative:

  1. metodo storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2019 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2018, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    1. il contribuente mensile nel 2018 diventato trimestrale nel 2019 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2018;
    2. il contribuente trimestrale nel 2018 diventato mensile nel 2019 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2018 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  2. analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2019. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    1. le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    2. le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    3. le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  3. previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

 

Sanzioni

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Qualora il contribuente dovesse accorgersi dell’errore nella previsione per difetto, potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo.
  • al 1,5% se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo),
  • al 1,67% se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).
  • al 3,75% se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).

Se il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • a 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

L’art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro e che la medesima omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Il contribuente non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

il Decreto legge fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla Manovra 2020, ha previsto la riduzione del predetto limite da 250.000 euro a 150.000 euro, limite che potrebbe essere ulteriormente modificato in sede di conversione in legge del decreto, la cui approvazione è prevista proprio in prossimità della scadenza del 27 dicembre (entro 60 giorni), con effetti già sul debito IVA 2018.

Sanzioni per lotto di fatture elettroniche scartate

Con il Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha specificato il regime sanzionatorio previsto nel caso di scarto del lotto di fatture elettroniche da parte dello SdI.

EFFETTI dello “SCARTO” della FATTURA ELETTRONICA

REGOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano “non emesse”.

Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, par. 2.4

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini
  • Tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro per ciascuna violazione commessa
  • Da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Per quanto alla Circolare Agenzia Entrate 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1 la fatturazione tardiva è equiparata all’omessa fatturazione; La misura delle predette sanzioni è prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Gli importi sono da intendersi “per ciascuna violazione commessa”; Si applicano, alternativamente, gli istituti del “concorso di violazioni e continuazione” (D.Lgs. n. 472/97 art. 12) e del “ravvedimento operoso” (D.Lgs. n. 472/97 art. 13).

La Circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E, rammenta che dopo aver ricevuto la notifica di scarto, chi ha emesso fattura deve inviare entro 5 giorni un nuovo documento corretto, che preferibilmente riporti la stessa data e lo stesso numero della fattura errata.

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini – 1° semestre 2019

Le sanzioni di cui sopra:

  • non si applicano qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Tale riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. (Circolare Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.)
Link di riferimento

Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi, per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992), se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra 51,00 ed 258,00 euro (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Certificazione Unica 2018

Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2018 sono essenzialmente due: l’inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la modifica della sezione relativa ai premi di risultato.

Con l’approvazione del modello relativo al periodo d’imposta 2017 l’Agenzia Entrate ha infatti introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione breve, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.

Tale norma ha previsto che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.

Si segnala che l’Agenzia Entrate ha reso disponibili sul proprio sito i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2017.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

Ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il 16 ottobre 2017 è scaduto il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4 ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Viste le numerose difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.

Sanzioni Per l’omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ravvedimento operoso – Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

La violazione per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;

  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;

  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;

  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;

  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell’atto amministrativo.

Esempio

Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate n. 104/E/2017, un’errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell’adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento.

In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA relativi al II trimestre 2017

Scade il prossimo 16 settembre (termine posticipato al 18 settembre perché l’originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al II trimestre 2017.

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.

L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini).

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp17 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate.

Ravvedimento IMU e TASI

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anticipato al 1°gennaio 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.

Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso, per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,1% annuo.

A decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è possibile utilizzare la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Con riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Spesometro e ravvedimento operoso

In questi giorni è scaduto il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale la scadenza era il 20 aprile.

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a 2.000 euro.

Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

  • 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;

  • 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione n. 20 del 16 febbraio 2005 l’Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica “elenchi Intrastat”) aveva precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle “dichiarazioni”, cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta mentre qui siamo di fronte a comunicazioni.

La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.

Il provvedimento attuativo del 2 agosto 2013, n. 94908 non prevede più la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Tale regolarizzazione era invece espressamente prevista dal primo provvedimento attuativo dello spesometro (n. 184182/2010).

Con il comunicato stampa 24 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio (tramite PEC) di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti per il periodo d’imposta 2014.

L’Agenzia Entrate ha confermato che il contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n.472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.

Come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, a partire dal prossimo mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro che non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia che segnalavano le anomalie emerse dallo Spesometro 2013.

Dichiarazione di intento 2017 novità

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2 dicembre 2016, n. 213221, è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”).

Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello.

Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, ha fornito chiarimenti per le modalità di regolarizzazione dello “splafonamento”, ovvero quando l’esportatore abituale ha acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile.

Lo “splafonamento” è una violazione regolarizzabile; l’esportatore abituale, oltre all’IVA dovuta, dovrà versare gli interessi e una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Le possibili procedure per regolarizzare lo splafonamento sono tre:

  • la richiesta al cedente/prestatore di emettere note in aumento dell’IVA;

  • l’emissione, in duplice copia, di un’autofattura e il versamento diretto dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi;

  • l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno dello “splafonamento” e l’assolvimento dell’IVA, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.