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Le novità della Certificazione Unica 2020

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono:

  • Rilasciare le certificazioni uniche ai percipienti entro il 31 marzo 2020 (mediante invio postale o consegna diretta);

  • Trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato).

L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2020, riguardano:

  • premi di risultato: al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività, che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;

  • regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare;

  • nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;

  • APE volontaria: nuovo spazio riservato all’APE volontaria ovvero per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

  • aliquote TFS trattamento di Fine Servizio (D.L. n. 4/2019): la detassazione del TFS ha ridotto l’imposta , con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;

  • Campione d’Italia: è prevista un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. La legge n. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia;

  • Impatriati: nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

Certificazione Unica 2018

Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2018 sono essenzialmente due: l’inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la modifica della sezione relativa ai premi di risultato.

Con l’approvazione del modello relativo al periodo d’imposta 2017 l’Agenzia Entrate ha infatti introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione breve, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.

Tale norma ha previsto che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.

Si segnala che l’Agenzia Entrate ha reso disponibili sul proprio sito i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2017.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

I chiarimenti dall’Agenzia Entrate sulle locazioni brevi

Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E

L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017. In particolare, alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati, l’Agenzia ha precisato:

  • a quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi;

  • chi sono gli attori coinvolti;

  • cosa devono fare intermediari e locatori;

  • chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti.

Per “contratti di locazione breve” vengono intesi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici (per esempio AIRBNB), mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare; sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.

Il D.L. n. 50/2017 ha previso la possibilità, per i redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, di applicare, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.

La Circolare ha chiarito che la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), oppure singole stanze dell’abitazione. Rimangono quindi fuori dalle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito anche una guida (titolata “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”) che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari e i locatori devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.

Nuove regole per i contratti di locazione breve e ritenuta 21%

L’art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva), convertita successivamente in legge, ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi.

Le locazioni brevi sono identificabili in quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la registrazione.

La nuova disciplina ha introdotto nuovi obblighi agli intermediari (si considerano intermediari anche i portali on line come ad esempio Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula e/o nella gestione di questi contratti.

Gli intermediari sono tenuti:

  • a comunicare i contratti conclusi tramite il loro operato;

  • ad operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all’atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.

L’Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 88/E del 2017 e il Provvedimento n. 132395 del 2017 ha fornito in merito le istruzioni operative.

In particolare, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “1919” che intermediari immobiliari e gestori di portali telematici devono utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute dei contratti di locazione breve.

L’obbligo di versamento della ritenuta, pari al 21%, in capo all’intermediario, sorge nel caso in cui quest’ultimo “incassi il canone o il corrispettivo o intervenga nel pagamento”; la ritenuta va operata sull’ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre come le somme dovute dal conduttore in base al contratto di locazione breve) all’atto del pagamento al locatore e va versata dall’intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

La prima scadenza per il pagamento della ritenuta era fissata al 17 luglio.

Successivamente con il provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, l’Agenzia ha individuato le modalità di comunicazione dei dati e della ritenuta sulle locazioni brevi, così come disposto dal D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Agenzia Entrate, in capo agli intermediari, di nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell’immobile.

La comunicazione può essere effettuata anche “in forma aggregata” per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.

L’Agenzia Entrate dovrà pubblicare le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre e trasmettere i dati.

La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

I soggetti non residenti, se sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite la stabile organizzazione, altrimenti tramite rappresentante fiscale.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).

Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.