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Le nuove scadenze per le dichiarazioni Redditi 2018 e 730

Con il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest’anno 2 luglio perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al 20 agosto (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali valgono sia per le persone fisiche sia per le società di persone e per le società di capitali.

Anche il termine per l’invio del Modello 730 è stato modificato. La scadenza del 730/2018 è fissata al 23 luglio 2018 per il modello inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d’imposta il termine è invece fissato al 9 luglio (il 7 cade di sabato).

Si ricorda che il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti

(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Dichiarazione

Termine versamento unica soluzione o prima rata (**)

senza maggiorazione

con maggiorazione dello 0,40%

Redditi PF 2018

e Redditi SP 2018

02.07.2018

20.08.2018

Redditi SC 2018

entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

entro i 30 giorni successivi

Irap 2018

02.07.2018

20.08.2018

(**) I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Per i contribuenti che pagheranno con maggiorazione dello 0,40%, in considerazione dello slittamento al 20 agosto della scadenza della prima rata, il termine di pagamento delle prime due rate coinciderà.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L’assegnazione di beni ai soci può avvenire:

  • in fase di liquidazione della società;

  • in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;

  • in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;

  • ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

  • immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;

  • immobili merce (oggetto di produzione e scambio);

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;

  • immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);

  • immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);

  • terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento.

L’agevolazione consiste nella:

  • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

  • applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

  • applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:

    • 8% per le società operative;

    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva va versata:

  • per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;

  • per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Novità IRAP 2015

Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 22/E

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare a previsto:

  • la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);

  • l’introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);

  • l’abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:

  • si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).

  • le quote TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 TUIR.