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Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell’aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all’ENEA.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un’ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L’ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata introdotta una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l’anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento per l’anno 2018.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d’impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il super ammortamento passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.

Se nel corso di fruizione dell’agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della proroga dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’intero valore di perizia è confermata all’8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell’agevolazione, scomputando l’imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, prevedendo in entrambi i casi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento

Scadenza

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l’invio su base trimestrale)

30/09/2018

Invio del Modello 730

23/07/2018

Invio del Modello Redditi

31/10/2018

Invio del Modello 770

31/10/2018

Invio del Modello Irap

31/10/2018

Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

31/10/2018

  Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.

La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi Black list

pagamenti

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).

A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare) la deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari (deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale). Verrà meno, dal prossimo anno, anche l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.

Fino al periodo d’imposta 2014 il TUIR prevedeva:

  • l’indeducibilità dei costi, salva dimostrazione delle esimenti (che l’impresa svolgesse in via prevalente attività commerciale effettiva, che l’operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico e che l’operazione avesse avuto esecuzione);

  • l’obbligo della separata indicazione dei costi in UNICO.

A decorrere dal 2015, per effetto del D.Lgs. n. 147/2015, è stata invece ammessa la deducibilità dei costi black list anche per la parte che eccede il valore normale in presenza della sola esimente dell’effettivo interesse economico; è comunque rimasto l’obbligo di separata indicazione in Unico dei costi (a prescindere dal valore normale).

La circolare n. 39/E/2016 dell’Agenzia Entrate ha in tal senso precisato che ai fini della corretta compilazione del modello UNICO 2016 (redditi 2015) “continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto”. Si dovrà pertanto tener conto delle modifiche alla black list intervenute nel corso del 2015:

  • il D.M. 27 aprile 2015 che, modificando il D.M. 23 gennaio 2002, ha espunto dalla lista vari Stati quali gli Emirati Arabi Uniti, il Costa Rica, le Filippine, la Malesia e Singapore;

  • il D.M. 18 novembre 2015, che ha espunto dalla lista il territorio di Hong Kong.

Ne consegue che, per esempio, devono essere indicati in UNICO 2016:

  • i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese della Malesia (o altri Paesi espunti con il D.M. 27 aprile 2015) sostenuti entro il 10 maggio 2015;

  • i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese di Hong Kong (D.M. 18 novembre 2015) sostenuti entro il 29 novembre 2015

La nuova norma prevede inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possano definire preventivamente insieme all’Agenzia Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena.

Comunicazioni anomalie da studi di settore

accertamento

Anche quest’anno l’Agenzia Entrate ha inviato comunicazioni di anomalia ai contribuenti che, a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2012-2014, avrebbero omesso o indicato non correttamente i dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

L’evento è piuttosto frequente considerato che l’Agenzia Entrate ha informato di aver trasmesso 160.693 comunicazioni di anomalia.

Le comunicazioni si suddividono in 62 tipologie classificabili in 12 macrocategorie:

  1. Incoerenze relative alla gestione del magazzino;
  2. Incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
  3. Incoerenze relative ai beni strumentali;
  4. Incoerenze dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi”;
  5. Incongruenze dei dati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero di giorni di apertura;
  6. Mancata / errata indicazione di dati fondamentali nel modello studi di settore;
  7. Indicazione nel mod. UNICO della causa di esclusione “7” per 3 periodi d’imposta consecutivi;
  8. Incongruenze relative al costo del venduto;
  9. Indicazione di utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e omessa indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati;
  10. Indicazione di spese per la locazione di immobili e omessa indicazione delle superfici delle unità locali utilizzate;
  11. Incongruenza tra i dati indicati nel quadro F e quelli indicati nel quadro T;
  12. Incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati.

Le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale viene trasmesso anche agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni (graduata in ragione della tempestività delle correzioni). L’accesso ai benefici del ravvedimento operoso resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Chiarimenti in merito ad alcuni oneri detraibili IRPEF

L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina di alcuni oneri detraibili IRPEF e, in particolare, in tema di:

Spese sanitarie – Art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir

È ammessa la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la dermopigmentazione (in pratica, il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall’alopecia universale. È però necessario produrre:

  • una certificazione medica con la quale si attesti che l’intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l’effetto, anche secondario, della patologia;

  • una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico.

È ammessa detrazione IRPEF del 19% anche per la crioconservazione degli embrioni, a condizione che la procedura rientri nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. La prestazione deve essere documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano.

Anche le spese sostenute all’estero per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi) sono detraibili, purché nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma).

Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano (la traduzione può essere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo).

Spese di istruzione – Art. 15, comma 1, lettere e-bis) ed e), del Tuir

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte (in quanto rientranti tra le spese per la frequenza scolastica) anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune. Non occorre, quindi, nessuna delibera specifica degli istituti, essendo, tale servizio, istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.

Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l’acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un’attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l’attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.

Per l’anno d’imposta 2015, l’Agenzia Entrate ha precisato che i dati riguardanti l’alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.

La detrazione spetta, ordinariamente, all’intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivisa a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.

Con riferimento alle spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia, l’Agenzia Entrate ha precisato che è stato rivisitato non l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio d’imposta, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private. La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali.

Per l’anno 2015, il ministero dell’Istruzione, con D.M. 29 aprile 2016, ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio. Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che:

  • per la detrazione delle spese di frequenza all’estero di corsi universitari, il riferimento è all’importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;

  • in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all’area disciplinare “Umanistico – sociale”, mentre, l’area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella Regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all’interno dello Stato Città del Vaticano.

Le detrazioni per la frequenza delle università telematiche sono equiparabili a quelle previste per la gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il D.M. n. 288/2016.

Misuratori individuali di calore

L’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali è ammessa alla detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) solo nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006).

Se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, che, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.

Quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio

Le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

È tuttavia necessario, secondo l’Agenzia Entrate, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

Dal 2015 detraibili anche le spese per la mensa scolastica

mensa

Agenzia Entrate, Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E

Sono detraibili dall’IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (art. 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del sistema nazionale di istruzione (legge n. 107/2015).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato per chiarire l’ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa scolastica (circolare n. 3/E del 2016).