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Agevolazione IMU per le abitazioni concesse in comodato a familiari

immobili

MEF, Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1/DF

Il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari, precisando che:

  • il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;

  • le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti, comunque, previsti dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011;

  • il contratto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva quindi essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016. Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.

Agevolazioni autotrasportatori 2015

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 2 luglio 2015

Il Dipartimento delle Finanze ha reso note le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2015:

  • le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”;

  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure:

  • 18,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

  • 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.