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Nuova rateizzazione degli avvisi bonari

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro, elevato a 8 il numero delle rate per la rateizzazione di importi fino a 5.000 euro dovuti a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.

Potranno quindi versate in massimo 8 rate trimestrali (ovvero, se superiori a 5.000 euro, in massimo 20 rate trimestrali) le somme:

  • iscritte a ruolo in seguito ai controlli automatici di cui all’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;

  • che risultano dovute a titolo d’imposta a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973;

  • da versare a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia dell’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione con conseguente ed immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

La decadenza è però esclusa nelle seguenti ipotesi definite di “lieve inadempimento”:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;

  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

L’esclusione dalla decadenza si applica anche nel caso in cui il “lieve inadempimento” riguardi il versamento in unica soluzione delle somme.

Nei casi di “lieve inadempimento”, nonché di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista (invece della decadenza) l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Ricordiamo che la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 è pari:

  • al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni; Per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;

  • al 30% di ogni importo non versato oltre i 90 giorni.

Il contribuente può però sempre evitare l’iscrizione a ruolo ricorrendo al ravvedimento operoso.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data indicata di seguito per le somme dovute:

  • in base a controlli automatici – 31/12/2014;

  • in base a controlli formali – 31/12/2013;

  • a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR (eccetto le somme di cui al punto successivo) – 31/12/2012;

  • relativamente agli altri redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 21 del TUIR – 31/12/2013.