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Le scadenze di UNICO 2016

scadenze

Salvo quanto precisato in seguito per i soggetti interessati dalla proroga, il 16 giugno 2016 scade il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015. I versamenti possono essere effettuati entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 16 luglio cade di sabato).

Il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti
(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Modello IVA

(presentato in forma autonoma)

16 marzo 2016

Senza maggiorazione dello 0,4%

Modello IVA

(presentato in forma unificata)

16 marzo 2016

Senza maggiorazione dello 0,4%

16 giugno 2016

Con maggiorazione dell’1,20% (3 x 0,40%)

18 luglio 2016

Con maggiorazione dell’1,60% (4 x 0,40%)

Unico PF 2016

e Unico SP 2016

16 giugno 2016

18 luglio 2016

Con maggiorazione dello 0,40%

Unico SC 2016

Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta oppure, per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione

Entro i 30 giorni successivi

Irap 2016

16 giugno 2016

18 luglio 2016

Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Le rate mensili scadono:

  • entro la fine di ciascun mese per i soggetti privati;

  • entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA.

Ricordiamo che tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione; poiché quest’anno il 20 agosto cade di sabato, il termine è posticipato al 22 agosto.

I versamenti derivanti dal modello 730 vengono liquidati con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).

La proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.

Con un DPCM attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche quest’anno è stata prevista una proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

In mancanza di ulteriori dettagli, riteniamo debbano applicarsi gli stessi criteri già adottati negli anni passati e quindi la proroga dovrebbe riguardare tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Nel momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori elementi ma riteniamo possa essere considerato attendibile il prospetto riepilogativo che segue (e che sarà oggetto di aggiornamento o conferma non appena sarà disponibile il testo del DPCM):

Riepilogo scadenze

Contribuenti assoggettati a studi di settore

Contribuenti NON assoggettati a studi di settore

Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)

6 luglio 2016

16 giugno 2016

In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)

22 agosto 2016

18 luglio 2016

In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Detraibile il liquido per lenti a contatto

La spesa relativa all’acquisto della soluzione salina per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione del 19%, come evidenziato dal ministero della Salute (circolare n. 20/E del 2011). A tal fine è però necessario che dal documento di acquisto (scontrino o fattura) risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che la documentazione del prodotto (confezione o istruzioni) indichi la marcatura CE.

Oneri detraibili e deducibili IRPEF

Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell’UNICO PF dell’opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono.

Riteniamo quindi utile in questo periodo dell’anno un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF (l’elenco non è comunque esaustivo).

Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei componenti della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i figli (senza alcun limite di età).

I seguenti “altri familiari”:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato,

  • i discendenti dei figli,

  • i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi),

  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali),

  • i nonni e le nonne,

  • i generi, le nuore, il suocero e la suocera,

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF

Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti spese sostenute nell’interesse proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza;

  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali; l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37;

  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91;

  • assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria;

  • spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

  • investimenti in start-up.

È detraibile dall’imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a carico:

  • spese sanitarie;

  • spese sanitarie per familiari non a carico;

  • spese sanitarie per portatori di handicap;

  • spese per veicoli per i portatori di handicap;

  • spese per l’acquisto di cani guida;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili;

  • interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

  • interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale;

  • interessi per prestiti o mutui agrari;

  • assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza;

  • spese per istruzione;

  • spese funebri;

  • erogazioni liberali ai partiti politici;

  • erogazioni liberali alle ONLUS;

  • erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso;

  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;

  • erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia;

  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

  • erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;

  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

  • erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

  • spese veterinarie;

  • spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Da ricordare poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%) le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio risparmio energetico.