Dal 12 febbraio i nuovi obblighi per esportatori abituali

D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, art. 20

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, non grava più sul fornitore l’obbligo di invio telematico all’Agenzia Entrate della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali IVA.

Tale obbligo è stato sostituito da una nuova procedura che, dopo un periodo transitorio, è entrata definitivamente in vigore il 12 febbraio 2015.

Dal 12 febbraio 2015, tutte le dichiarazioni d’intento ricevute (anche prima del 12 febbraio) hanno efficacia per il fornitore soltanto se accompagnate dalle rispettive ricevute di invio telematico all’Agenzia Entrate e dopo essere state verificate on line sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

Il fornitore che dovesse emette fattura non imponibile IVA ad un esportatore abituale non regolare, e quindi senza aver effettuato il preventivo controllo della dichiarazione d’intento ricevuta, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’IVA non applicata.

Il fornitore sarà chiamato a pagare, oltre alla sanzione, anche l’imposta, nel caso in cui non avesse addirittura ricevuto la dichiarazione d’intento.

Si raccomanda di conservare copia (cartacea o in PDF) del positivo esito del controllo effettuato on line.