Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla fattura elettronica

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell’Agenzia Entrate.

In tale occasione l’Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti. In sintesi i punti che sono stati chiariti:

  • ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;

  • non sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati fatture (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal SdI;

  • le autofatture per omaggi e per autoconsumo devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al SdI;

  • nel caso di integrazione di fatture d’acquisto riportanti il codice N6 (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra UE permane l’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro”, pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;

  • non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA;

  • non sono state modificate le disposizioni in tema di fattura differita, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

  • i consumatori finali, i condomini, i regimi agevolati possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;

  • nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale inesistente, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L’Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell’operazione;

  • nel caso di fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, il numero e la data della dichiarazione d’intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio “causale”.