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Venerdì 27 dicembre 2019 – scadenza versamento acconto IVA

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto iva i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2018 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2019 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2019 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2019 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2019 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

 

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o nostro tramite in qualità di intermediario abilitato) con modello F24:

  • codice 6013 per i contribuenti mensili
  • codice 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2019 (nel caso dei contribuenti trimestrali). È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

 

Modalità di calcolo

L’importo da versare può essere determinato utilizzando tre modalità di calcolo alternative:

  1. metodo storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2019 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2018, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    1. il contribuente mensile nel 2018 diventato trimestrale nel 2019 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2018;
    2. il contribuente trimestrale nel 2018 diventato mensile nel 2019 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2018 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  2. analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2019. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    1. le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    2. le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    3. le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  3. previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

 

Sanzioni

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Qualora il contribuente dovesse accorgersi dell’errore nella previsione per difetto, potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo.
  • al 1,5% se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo),
  • al 1,67% se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).
  • al 3,75% se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).

Se il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • a 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

L’art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro e che la medesima omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Il contribuente non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

il Decreto legge fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla Manovra 2020, ha previsto la riduzione del predetto limite da 250.000 euro a 150.000 euro, limite che potrebbe essere ulteriormente modificato in sede di conversione in legge del decreto, la cui approvazione è prevista proprio in prossimità della scadenza del 27 dicembre (entro 60 giorni), con effetti già sul debito IVA 2018.

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;

  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;

  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

Versamenti

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Accertamento

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

Ruoli esattoriali cancellati fino a duemila euro

D. Dirett.15 giugno 2015

Il MEF ha decretato che:

  • i crediti esigibili da Equitalia o altro agente della riscossione, di importo fino a 2 mila euro ed iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999, devono essere automaticamente annullati;

  • i ruoli di importo maggiore a 2 mila euro, resi esecutivi entro la stessa data del 31 dicembre 1999, saranno discaricati da Equitalia e qualsiasi altro agente della riscossione: tali crediti ritorneranno quindi agli enti titolari dei diritti vantati sul credito, e per il quale non è stata azionata nessuna procedura esecutiva o non pendono giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria (ad es. cartelle impugnate per eventuali multe illegittime, come dichiarate di recente dalla Corte Costituzionale) oppure che non vi siano col contribuente accordi di ristrutturazioni o transazioni, oppure ancora, procedure concorsuali o rateizzazioni di pagamento in corso.