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Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l’incasso all’emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l’estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Imu, Tasi e Tari per immobili di italiani residenti all’estero

Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).

Come disposto dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 – che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 – a decorrere dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Il successivo comma 2 precisa che sull’“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l’esenzione dal tributo per l’immobile e le relative pertinenze; l’agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo la circolare precisa che, per l’applicazione delle agevolazioni in esame:

  • è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’Aire e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Anagrafe medesima;

  • occorre però che i cittadini italiani residenti all’estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.