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La “rottamazione dei ruoli”

Il 24 novembre 2016, con l’approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.

L’art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

  • gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);

  • le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

  • le somme a titolo di interessi e capitale;

  • le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Più in dettaglio, possono essere oggetto di definizione agevolata:

  • Imposte;

  • Contributi previdenziali e assistenziali;

  • Tributi locali;

  • Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;

  • Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;

  • Canoni demaniali;

  • Spese di giustizia.

Restano invece esclusi:

  • Risorse proprie tradizionali dell’UE (per esempio i dazi all’importazione);

  • IVA all’importazione;

  • Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

  • Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l’Unione Europea;

  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali;

  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).

Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però perché, rispetto ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza entro il 31 marzo 2017.

Qualora la definizione non si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico residuo non potrà essere oggetto di dilazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione:

  • saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;

  • per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:

  1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

  2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un’istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

  • saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.

Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo, o dell’avviso di addebito.

Restano ancora alcuni aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall’Agenzia Entrate una Circolare di chiarimento.

La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili), l’adesione alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.

Nuove comunicazione dati trimestrali IVA e liquidazioni

iva

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

  • essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  • contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • data e numero della fattura;

  • base imponibile;

  • aliquota applicata;

  • imposta;

  • tipologia dell’operazione.

Per l’adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;

  • cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:

    • per l’IVA relativa al 2016, l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;

    • per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

  • di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.

Comunicazioni anomalie da studi di settore

accertamento

Anche quest’anno l’Agenzia Entrate ha inviato comunicazioni di anomalia ai contribuenti che, a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2012-2014, avrebbero omesso o indicato non correttamente i dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

L’evento è piuttosto frequente considerato che l’Agenzia Entrate ha informato di aver trasmesso 160.693 comunicazioni di anomalia.

Le comunicazioni si suddividono in 62 tipologie classificabili in 12 macrocategorie:

  1. Incoerenze relative alla gestione del magazzino;
  2. Incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
  3. Incoerenze relative ai beni strumentali;
  4. Incoerenze dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi”;
  5. Incongruenze dei dati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero di giorni di apertura;
  6. Mancata / errata indicazione di dati fondamentali nel modello studi di settore;
  7. Indicazione nel mod. UNICO della causa di esclusione “7” per 3 periodi d’imposta consecutivi;
  8. Incongruenze relative al costo del venduto;
  9. Indicazione di utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e omessa indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati;
  10. Indicazione di spese per la locazione di immobili e omessa indicazione delle superfici delle unità locali utilizzate;
  11. Incongruenza tra i dati indicati nel quadro F e quelli indicati nel quadro T;
  12. Incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati.

Le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale viene trasmesso anche agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni (graduata in ragione della tempestività delle correzioni). L’accesso ai benefici del ravvedimento operoso resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Sanzioni IMU e TASI con ravvedimento

immobili

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 1 gennaio 2017, anticipato al 1 gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni, per regolamento, permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Attenzione

Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo“, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,2% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Revisione sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

  • misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;

  • misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;

  • misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;

  • misure per la revisione del sistema sanzionatorio;

  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.

In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.

Sintesi delle principali novità:

Reati penali

  • Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento IVA: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Triplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d’imposta, e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).

  • Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.

  • Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

  • Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.

  • Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell’apertura del dibattimento o dell’inizio dei controlli.

Violazioni amministrative

  • La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).

  • È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.

  • Salvo diversa disposizione delle singole leggi d’imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.

  • La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell’imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.

  • Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.

  • L’omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all’imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell’IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell’IVA nella liquidazione di competenza).

  • Sarà punita come violazione formale anche l’omissione dell’inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.

  • Nei casi in cui l’IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considera formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l’imposta si considera comunque assolta.

  • In caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.