In Gazzetta il decreto “milleproroghe”

D.L. 30 dicembre 2015 n. 210

È approdato a fine anno in Gazzetta Ufficiale anche il decreto c.d. “milleproroghe. Tra le proroghe previste dal provvedimento segnaliamo:

  1. nell’ambito del processo amministrativo, di 6 mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico;

  2. al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale i cittadini di Stati extraUe che siano regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le autocertificazioni;

  3. al 31 dicembre 2016 del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;

  4. al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l’offerta turistica da parte delle Regioni;

  5. in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare di appalto e lavori pubblici;

  6. di un anno del termine per l’adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

  7. al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;

  8. al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è previsto l’obbligo della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

Versamento acconto IVA 2015

Lunedì 28 dicembre 2015 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di domenica).

In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2014 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2015;

  • hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2015, i contribuenti trimestrali, ed entro il 30 novembre 2015, i contribuenti mensili;

  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;

  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;

  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;

  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/91;

  • operano nel regime dei contribuenti “minimi”;

  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;

  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili);

  • esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

Come di consueto, anche quest’anno l’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultime mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2015 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2014, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:

  • il contribuente mensile nel 2014 diventato trimestrale nel 2015 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2014;

  • il contribuente trimestrale nel 2014 diventato mensile nel 2015 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2014 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).

  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)

  • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso.

Nuova rateizzazione degli avvisi bonari

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro, elevato a 8 il numero delle rate per la rateizzazione di importi fino a 5.000 euro dovuti a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.

Potranno quindi versate in massimo 8 rate trimestrali (ovvero, se superiori a 5.000 euro, in massimo 20 rate trimestrali) le somme:

  • iscritte a ruolo in seguito ai controlli automatici di cui all’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;

  • che risultano dovute a titolo d’imposta a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973;

  • da versare a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia dell’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione con conseguente ed immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

La decadenza è però esclusa nelle seguenti ipotesi definite di “lieve inadempimento”:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;

  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

L’esclusione dalla decadenza si applica anche nel caso in cui il “lieve inadempimento” riguardi il versamento in unica soluzione delle somme.

Nei casi di “lieve inadempimento”, nonché di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista (invece della decadenza) l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Ricordiamo che la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 è pari:

  • al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni; Per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;

  • al 30% di ogni importo non versato oltre i 90 giorni.

Il contribuente può però sempre evitare l’iscrizione a ruolo ricorrendo al ravvedimento operoso.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data indicata di seguito per le somme dovute:

  • in base a controlli automatici – 31/12/2014;

  • in base a controlli formali – 31/12/2013;

  • a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR (eccetto le somme di cui al punto successivo) – 31/12/2012;

  • relativamente agli altri redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 21 del TUIR – 31/12/2013.

Revisione sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

  • misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;

  • misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;

  • misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;

  • misure per la revisione del sistema sanzionatorio;

  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.

In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.

Sintesi delle principali novità:

Reati penali

  • Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento IVA: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Triplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d’imposta, e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).

  • Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.

  • Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

  • Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.

  • Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell’apertura del dibattimento o dell’inizio dei controlli.

Violazioni amministrative

  • La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).

  • È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.

  • Salvo diversa disposizione delle singole leggi d’imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.

  • La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell’imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.

  • Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.

  • L’omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all’imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell’IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell’IVA nella liquidazione di competenza).

  • Sarà punita come violazione formale anche l’omissione dell’inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.

  • Nei casi in cui l’IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considera formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l’imposta si considera comunque assolta.

  • In caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.

Detraibile il liquido per lenti a contatto

La spesa relativa all’acquisto della soluzione salina per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione del 19%, come evidenziato dal ministero della Salute (circolare n. 20/E del 2011). A tal fine è però necessario che dal documento di acquisto (scontrino o fattura) risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che la documentazione del prodotto (confezione o istruzioni) indichi la marcatura CE.

Modificate le deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 6 agosto 2015

Il Ministero dell’Economia ha disposto la modifica delle deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori.

In relazione al nuovo stanziamento, e in sostituzione delle misure riportate nel comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2015, gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il periodo d’imposta 2014 sono i seguenti:

– 44 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;

– 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Resta confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme, versate nel 2014, come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Le novità sul bilancio di esercizio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre 2015 il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.

Tra le principali novità è previsto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e il nuovo art. 2435-ter c.c , dedicato al bilancio delle micro-imprese. Si considerano micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;

  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese così definite non saranno tenute alla redazione:

  • del rendiconto finanziario;

  • della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all’art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice civile;

  • della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all’art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice civile.

Il decreto interviene anche sui principi di redazione del bilancio e in particolare sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

La relazione al decreto ha precisato che, ai fini dell’applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali, che dovranno essere aggiornati dall’OIC sulla base delle nuove disposizioni contenute, in modo da fornire gli strumenti per la declinazione pratica del principio della sostanza economica.

Le novità si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Lo “school bonus” il credito d’imposta per chi fa donazioni

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, introduce un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.

L’agevolazione c.d. “school bonus” è destinata a tutti i soggetti che effettuano erogazioni in denaro a favore degli istituti scolastici destinate a progetti quali la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

L’agevolazione (“school bonus”) ricalca la disciplina dell’“art bonus” e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta:

nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016;

del 50% per quelle effettuate nel 2017.

Il bonus spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.

Il credito di imposta, inoltre, non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24.

Tale credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali avranno l’obbligo di dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle somme tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

Agevolazioni autotrasportatori 2015

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 2 luglio 2015

Il Dipartimento delle Finanze ha reso note le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2015:

  • le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”;

  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure:

  • 18,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

  • 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Ruoli esattoriali cancellati fino a duemila euro

D. Dirett.15 giugno 2015

Il MEF ha decretato che:

  • i crediti esigibili da Equitalia o altro agente della riscossione, di importo fino a 2 mila euro ed iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999, devono essere automaticamente annullati;

  • i ruoli di importo maggiore a 2 mila euro, resi esecutivi entro la stessa data del 31 dicembre 1999, saranno discaricati da Equitalia e qualsiasi altro agente della riscossione: tali crediti ritorneranno quindi agli enti titolari dei diritti vantati sul credito, e per il quale non è stata azionata nessuna procedura esecutiva o non pendono giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria (ad es. cartelle impugnate per eventuali multe illegittime, come dichiarate di recente dalla Corte Costituzionale) oppure che non vi siano col contribuente accordi di ristrutturazioni o transazioni, oppure ancora, procedure concorsuali o rateizzazioni di pagamento in corso.

Commercialista in Prato Pistoia e Firenze, Revisore legale, Curatore Fallimentare e Gestore della Crisi. Amministrazione e Consulenza Fiscale e Contabile.