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Agevolazione IMU per le abitazioni concesse in comodato a familiari

immobili

MEF, Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1/DF

Il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari, precisando che:

  • il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;

  • le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti, comunque, previsti dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011;

  • il contratto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva quindi essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016. Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.

Accertamenti del fisco anche per “donazioni” o “prestiti” tra familiari

Negli ultimi tempi si stanno susseguendo diverse sentenze della Corte di Cassazione che condannano la mancata documentazione di donazioni e prestiti tra parenti.

In pratica, i contribuenti che effettuano acquisti con i fondi messi a loro disposizione da genitori o altri familiari o amici, rischiano di subire un accertamento “da redditometro” se non sono in grado di documentare la provenienza dei fondi e la loro natura.

Segnaliamo, tra le tante, l’ordinanza n. 916 della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2016 che tratta la vicenda di una lavoratrice dipendente raggiunta da un avviso di accertamento con cui il Fisco le aveva rideterminato presuntivamente il reddito IRPEF complessivo sulla base di alcuni indici di capacità contributiva (segnatamente il possesso di beni immobili).

La contribuente, in questo caso, si era difesa sostenendo di aver ricevuto i fondi necessari all’acquisto degli immobili dai genitori, ma non ha potuto produrre una prova “documentale”.

La Corte di Cassazione ha confermato l’accertamento tributario a suo carico, ribadendo che nell’ambito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale.

Con l’ordinanza n. 1332 del 26 gennaio 2016 la Corte di Cassazione ha poi ritenuto legittimo anche l’accertamento a carico di un trentenne che, pur dichiarando un reddito basso (13 mila euro), aveva acquistato auto di lusso. Anche in questo caso a nulla è servita la giustificazione che il contribuente vivesse con la madre benestante, perché lo stesso non era comunque fiscalmente “a carico” e mancava la documentazione attestante il transito endo-familiare del denaro.

In generale quindi, il contribuente, per sconfessare le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ma è necessaria idonea documentazione. Laddove l’incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità o di un prestito (magari infruttifero), la prova a favore del contribuente, sostiene la Corte di Cassazione, “deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto”.

In tutti i frequenti casi in cui tra genitori e figli (o comunque tra familiari e amici) si pongano in essere operazioni finanziarie (donazioni e/o prestiti) è quindi di fondamentale importanza documentarle al meglio, attribuendo agli atti anche una “data certa”.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L’assegnazione di beni ai soci può avvenire:

  • in fase di liquidazione della società;

  • in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;

  • in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;

  • ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

  • immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;

  • immobili merce (oggetto di produzione e scambio);

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;

  • immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);

  • immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);

  • terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento.

L’agevolazione consiste nella:

  • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

  • applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

  • applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:

    • 8% per le società operative;

    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva va versata:

  • per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;

  • per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

La compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2015 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2016 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2015), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2016 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2016).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Chi avesse maturato nel 2014 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2015, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2014) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2015, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2015.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),

  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Le novità sulla nota di variazione IVA

La legge di Stabilità 2016 ha apportato importanti novità all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle note di variazione IVA.

Ha innanzitutto individuato tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente liquidata; i casi sono:

  • fallimento;

  • liquidazione coatta amministrativa;

  • concordato preventivo;

  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

  • ristrutturazione debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare;

  • piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;

  • procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In questi casi l’emissione della nota di credito non soggiace alla regola temporale annuale dall’effettuazione dell’operazione.

Non è stato compreso tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 .

Il “nuovo” art. 26 individua anche la data dalla quale il creditore può emettere la nota di variazione. In particolare prevede che la facoltà di emettere la nota di credito decorre:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

Pertanto non si dovrà più attendere la conclusione della procedura e l’IVA potrà essere recuperata all’avvio della procedura concorsuale. Qualora poi il creditore dovesse incassare il suo credito o una parte dello stesso, scatterà l’obbligo di emettere corrispondente nota di variazione in aumento.

Per quanto riguarda le procedure esecutive individuali ricordiamo che le stesse si considerano infruttuose:

  1. quando dal verbale di pignoramento presso terzi, redatto dall’ufficiale giudiziario, risulta che non vi sono beni o crediti da pignorare;

  2. quando dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da sottoporre a pignoramento, ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

  3. quando l’asta per la vendita dei beni pignorati sia andata deserta per tre volte e si decide d’interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Per espressa previsione dell’art. 26, comma 5, riformulato nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere la nota di variazione per mancato pagamento a carico del soggetto di cui al quarto comma, lettera a), il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ricevuto.

ATTENZIONE

Decorrenza delle novità

Per espressa previsione normativa le disposizioni che riguardano l’emissione di nota di credito “immediata” in caso di procedure concorsuali (lett. a)) si applicheranno nel caso in cui il committente o cessionario sia assoggettato a una procedure concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Legge di Stabilità 2016: sintesi delle principali novità tributarie

La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.

Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario:

Tasi e Imu – Abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli (A/1, A/8 o A/9). La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa, mentre sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%.

Si prevede inoltre:

  • una riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;

  • nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli;

  • una riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”;

  • la possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015;

  • in particolare, per le unità immobiliari concesse in comodato, l’Imu si applica al 50% se:

  • il comodato è stato concesso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

  • il contratto è stato registrato;

  • il comodante possiede un solo immobile in Italia;

  • il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  • il soggetto passivo attesta il possesso dei citati requisiti nella dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

Eliminata l’Imu sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa cosiddetti “imbullonati”, cioè i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo fissati al suolo all’interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione. Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno escludere questo tipo di macchinari dal calcolo della rendita catastale e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell’Imu.

Clausole di salvaguardia Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016. L’aumento delle accise è previsto solo in caso di gettito dalla proroga della voluntary inferiore alle attese.

Ires Dal 2017, l’aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (conseguente adeguamento della fiscalità latente iscritta in bilancio). Dal 2017, scenderà all’1,20% l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires. Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un’addizionale di 3,5 punti percentuali. Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi.

Irap Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre, viene cancellata l’Irap in capo ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. Sono comprese nell’agevolazione anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale e le cooperative (e loro consorzi) agricole e della piccola pesca.

Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70%.

Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi “minori”.

Esclusi dall’IRAP i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo.

Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d’impresa, artisti e professionisti Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono maggiorati del 40% anche i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR per la deducibilità dei costi auto.

Sono esclusi dal “super-ammortamento”:

  • i beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • beni di cui all’allegato n. 3 alla Legge di Stabilità.

Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno Credito d’imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali:

  • 20% per le piccole imprese;

  • 15% per cento per le medie imprese;

  • 10% per cento per le grandi imprese.

Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di “dimensioni ridotte” Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari. Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l’aliquota del 5%. La contribuzione previdenziale è ridotta del 35%.

Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci Regime speciale per le Snc, Sas, Srl Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. La norma si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d’imposta precedenti.

Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione degli stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Note di credito Iva Completamente riscritto l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta). Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

  • della sentenza dichiarativa di fallimento;

  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

  • dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Estensione del meccanismo del reverse charge – Il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà però necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Termini per l’accertamento delle imposte Un anno in più per quelli ordinari (il nuovo termine è quindi “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di voluntary disclosure. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario.

Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza.

Patent box Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti.

Iva sull’editoria digitale Vengono equiparate agli e-book, già soggetti ad aliquota del 4%, tutte le altre tipologie di pubblicazioni in formato digitale (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici).

Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%.

Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori – Dal 2016 si applica un’unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali.

Rivalutazione quote e terreni Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze. Unica imposta sostitutiva dell’8%.

Rivalutazione dei beni di impresa Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione.

Il maggior valore può ottenere riconoscimento fiscale, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è stata effettuata.

Circolazione del contante Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer), la soglia è fissata a 1.000 euro.

Le aziende della P.A. devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici. Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.

Disciplina fiscale del settore agricolo Innalzata al 15% l’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli. Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco. Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi e a coniuge e parenti in linea retta.

Fiscalità internazionale Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list e la disciplina delle Cfc.

Non residenti Schumacker Estensione della disciplina c.d. “Schumacker” (contribuenti residenti all’estero che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo) a tutti i contribuenti (anche quelli extracomunitari).

Borse di studio Esenzione per quelle del programma “Erasmus plus” e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano.

Agevolazione “prima casa” Spetta anche se ancora si possiede la “vecchia” abitazione, purché la si venda entro un anno.

Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B – È prevista in misura pari al 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti.

Edilizia convenzionata Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali.

Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile.

Detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65%. Possibilità per chi rientra nella “no tax area” di cedere, ai fornitori, il credito per lavori condominiali. La detrazione spetta anche agli Iacp per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. La detrazione spetta anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda.

Bonus arredi Confermata per il 2016 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus mobili per giovani coppie che comprano l’abitazione principale Per il 2016, detrazione Irpef del 50% su un importo massimo di 16.000 euro.

Acquisizione dell’abitazione principale tramite leasing Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale e imposta di registro ridotta.

Credito d’imposta per l’installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza).

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan “euro 2” o inferiori Sconto di 8.000 euro sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno “euro 5”.

Art bonus A regime il credito d’imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Tax credit cinema Apportate numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Marina resort Resa stabile l’applicazione dell’Iva al 10% che la scorsa legge di Stabilità aveva limitato al solo 2015.

Tassa sulle unità da diporto – Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza.

Tax free shopping Gli iscritti all’albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue.

Cessioni gratuite di beni Per quelli facilmente deperibili (alimenti), la comunicazione all’Amministrazione è facoltativa.

Ripresa dei versamenti tributari sospesi a causa di eventi eccezionali Avviene, anche a rate mensili (non più di 18), dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 Nel 2016, agevolazioni per le microimprese con reddito sotto gli 80.000 euro e massimo 5 addetti.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari a Lampedusa È prorogata di un altro anno, fino al 15 dicembre 2016.

Credito d’imposta per negoziazione assistita Messo a regime il bonus pari al compenso, fino a 250 euro, corrisposto agli avvocati o agli arbitri.

Dichiarazione precompilata Ampliati i casi in cui l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni. Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, ininfluente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni. Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Per il 2016, niente spesometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Detrazione Irpef per spese funebri Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela.

Detrazione per spese universitarie Ogni anno un Decreto Ministeriale stabilirà l’importo massimo agevolabile per le università private.

Incentivo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati.

Canone Rai Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta.

Premi di produttività A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del “privato”.

Rientro di lavoratori dall’estero Benefici prorogati fino al 2017, anche per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

No tax area per i pensionati È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti.

Due per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.

In Gazzetta il decreto “milleproroghe”

D.L. 30 dicembre 2015 n. 210

È approdato a fine anno in Gazzetta Ufficiale anche il decreto c.d. “milleproroghe. Tra le proroghe previste dal provvedimento segnaliamo:

  1. nell’ambito del processo amministrativo, di 6 mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico;

  2. al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale i cittadini di Stati extraUe che siano regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le autocertificazioni;

  3. al 31 dicembre 2016 del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;

  4. al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l’offerta turistica da parte delle Regioni;

  5. in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare di appalto e lavori pubblici;

  6. di un anno del termine per l’adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

  7. al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;

  8. al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è previsto l’obbligo della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

Versamento acconto IVA 2015

Lunedì 28 dicembre 2015 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di domenica).

In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2014 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2015;

  • hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2015, i contribuenti trimestrali, ed entro il 30 novembre 2015, i contribuenti mensili;

  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;

  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;

  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;

  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/91;

  • operano nel regime dei contribuenti “minimi”;

  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;

  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili);

  • esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

Come di consueto, anche quest’anno l’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultime mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2015 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2014, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:

  • il contribuente mensile nel 2014 diventato trimestrale nel 2015 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2014;

  • il contribuente trimestrale nel 2014 diventato mensile nel 2015 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2014 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).

  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)

  • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso.

Nuova rateizzazione degli avvisi bonari

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro, elevato a 8 il numero delle rate per la rateizzazione di importi fino a 5.000 euro dovuti a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.

Potranno quindi versate in massimo 8 rate trimestrali (ovvero, se superiori a 5.000 euro, in massimo 20 rate trimestrali) le somme:

  • iscritte a ruolo in seguito ai controlli automatici di cui all’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;

  • che risultano dovute a titolo d’imposta a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973;

  • da versare a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia dell’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione con conseguente ed immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

La decadenza è però esclusa nelle seguenti ipotesi definite di “lieve inadempimento”:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;

  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

L’esclusione dalla decadenza si applica anche nel caso in cui il “lieve inadempimento” riguardi il versamento in unica soluzione delle somme.

Nei casi di “lieve inadempimento”, nonché di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista (invece della decadenza) l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Ricordiamo che la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 è pari:

  • al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni; Per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;

  • al 30% di ogni importo non versato oltre i 90 giorni.

Il contribuente può però sempre evitare l’iscrizione a ruolo ricorrendo al ravvedimento operoso.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data indicata di seguito per le somme dovute:

  • in base a controlli automatici – 31/12/2014;

  • in base a controlli formali – 31/12/2013;

  • a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR (eccetto le somme di cui al punto successivo) – 31/12/2012;

  • relativamente agli altri redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 21 del TUIR – 31/12/2013.

Revisione sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

  • misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;

  • misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;

  • misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;

  • misure per la revisione del sistema sanzionatorio;

  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.

In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.

Sintesi delle principali novità:

Reati penali

  • Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento IVA: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Triplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d’imposta, e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).

  • Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.

  • Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

  • Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.

  • Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell’apertura del dibattimento o dell’inizio dei controlli.

Violazioni amministrative

  • La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).

  • È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.

  • Salvo diversa disposizione delle singole leggi d’imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.

  • La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell’imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.

  • Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.

  • L’omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all’imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell’IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell’IVA nella liquidazione di competenza).

  • Sarà punita come violazione formale anche l’omissione dell’inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.

  • Nei casi in cui l’IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considera formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l’imposta si considera comunque assolta.

  • In caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.